Logo Chicago86

da Contrattazione - Rivista bimestrale della CISL, luglio-ottobre 1978, pp. 5-25

lavorare meno lavorare tutti1 - Far leva anche sulla riduzione degli orari di lavoro, per affronta­re il problema dell'occupazione, è questione centrale dell'attuale ini­ziativa rivendicativa del movimento sindacale.

È corretto rilevare che storica­mente nelle rivendicazioni sull'ora­rio di lavoro, pur essendo presen­ti ambedue le componenti di fon­do del miglioramento delle condi­zioni di lavoro e dell'allargamento delle opportunità occupazionali è stata la prima quella prevalente.

Questa giusta osservazione non va, però, intesa nel senso che la tradizione rivendicativa delle orga­nizzazioni sindacali non contenga consistenti e significative espe­rienze in cui sull'orario si è cerca­to di intervenire proprio avendo principalmente di mira i problemi occupazionali.

Anzi, vanno colte in tutto il loro si­gnificato le circostanze in base al­le quali questo approccio alla ri­duzione dell'orario (guardare alle condizioni di lavoro degli occupa­ti e insieme a quelle dei disoccu­pati) è emerso in passato anche a livello legislativo.

Nel nostro paese, il dibattito sulla riduzione dell'orario e sui conseguenti effetti economici ed occu­pazionali, risale molto in là nel tempo.

Già nel 1891 il Dalla Volta [1] de­dica a questo problema una mo­nografia. A sua volta, nell'anno successivo Emilio Cossa [2] guar­da alla riduzione dell'orario ed al­la generalizzazione delle 8 ore co­me una via concreta per far fron­te alla "questione sociale". Egli afferma: "L'agitazione dei lavora­tori ha origine da un contrasto sempre crescente a cui danno luo­go oggidì i fenomeni dell'organi­smo industriale per ciò che riguar­da la domanda di lavoro. La classe operaia è ora più che mai divisa in due grandi schiere: quella degli occupati e quella dei disoccupati, ambedue malcontente ed inquiete. Da una parte vi hanno migliaia di individui di ambo i sessi e d'ogni età, obbligati a molte ore di lavoro e con salari generalmente fermi; dall'altra, vi ha un numero pure assai grande di persone in età produttiva la cui opera non è cer­cata. Di fronte a tale fatto, si chie­de dalle classi operaie che miglio­ri la sorte degli uni e si renda ad un tempo necessaria l'opera degli altri.

I progressi a cui è giunta l'industria, l'immensa quantità di capita­le e di lavoro disponibile in sul mercato sono, nella mente degli operai, circostanze le quali possono permettere che si lavori me­no".

Scopo del presente contributo - molto sommario ed incompleto - è mettere in luce alcuni momenti, soprattutto di natura legislativa, della storia della riduzione dello orario, ricca di stimoli anche per le scelte che oggi il sindacato de­ve compiere.

Fra l'altro, si intende fornire qual­che elemento per evidenziare l'u­so strumentale che di alcuni rife­rimenti storici è stato compiuto nelle recenti polemiche, anche in­terne al sindacato (come è, ad esempio, per l'affermazione che il movimento operaio non avreb­be mai rivendicato la riduzione di orario in momenti di crisi).

 

2 - Uno dei primi interventi legislativi dello stato nella disciplina dei rapporti di lavoro, si è regi­strato proprio in materia di durata della prestazione lavorativa. Nel  nostro paese quest'intervento è stato condizionato dal tipo di sviluppo industriale realizzatosi sul finire del secolo scorso e, più in generale, dal ritardo del pro­cesso di  sviluppo sociale italiano rispetto a quello di altri paesi. Anche da noi, comunque, la evoluzione storica della disciplina legale del tempo di lavoro ha attraversa­to tre fasi successive: limitazione del lavoro dei fanciulli; limitazione del lavoro delle donne; limitazio­ne del lavoro dei lavoratori adulti. Lo sviluppo industriale italiano tro­va il suo più significativo elemen­to di spiegazione nello sfrutta­mento di una forza-lavoro praticamente libera e illimitata, sfrutta­mento di cui il prolungamento smi­surato e indeterminato della gior­nata lavorativa è aspetto essen­ziale. Mentre i padroni "non garantiscono in alcun modo agli ope­rai lavoro continuo" [3], si riser­vano, però, "il diritto di ridurre od aumentare il numero delle ore a seconda della stagione e a nor­ma delle esigenze di fabbrica". E così l'inchiesta sulle fabbriche [4] del 1877 rivela che "si può ri­tenere assai prossimo al vero una media di 11-12 ore al giorno di la­voro effettivo".

Se l'obiettivo dei datori di lavoro è quello di mantenere mano libe­ra nella definizione della durata dell'attività lavorativa, la dottrina giuridica offre sostanziale soste­gno a tale posizione padronale. È, infatti, di notevole rilievo che, nell'opera a ragione considerata quale punto di partenza per l'av­vio di un organico diritto del lavoro, vale a dire "Il  contratto di lavoro" del Barassi, si ponga una distinzione tra una visione "di puro diritto" per la quale non può dubitarsi che la prestazione del la­voro possa ben prolungarsi nella giornata a discrezione della libera volontà delle parti ed in partico­lare secondo le esigenze dell'im­prenditore, e "considerazioni di ordine sociale"; e che questo au­tore arrivi successivamente alla seguente conclusione: "un limite generale massimo (alla prestazio­ne lavorativa) non è legalmente determinabile; si pensi alla varie­tà grande di prestazioni di lavoro, alla conseguente impossibilità di dettare una misura uniforme per tutte senza incappare in limitazio­ni dannose, in qualche caso, all'in­dustria..." [5].

Ciò premesso, non può far mera­viglia se ancora nel 1901 il Cabrini [6] afferma che in Italia non esi­ste una vera legislazione sociale e che, nel quadro generale assai arretrato, le uniche disposizioni in materia di orario siano quelle con­tenute nella legge 11 febbraio 1886 e nel relativo regolamento, volti a limitare la giornata lavorativa a 8 ore per i fanciulli dai 9 ai 12 anni e la durata notturna a 6 ore per i fanciulli dai 12 ai 15 anni [7].

È solo con una successiva legge, quella n. 242 del 19 giugno del 1902, che viene regolato il lavoro femminile. Questo provvedimento fissa per le donne di qualsiasi età a 12 ore giornaliere l'orario mas­simo di lavoro. Il lavoro notturno, invece, è vietato solo alle donne minorenni [8]; inoltre, viene por­tato a 12 anni il limite di età per l'ammissione al lavoro dei fanciul­li e vietati ai minori di 15 anni i lavori che una commissione gover­nativa ritenga pericolosi e insalu­bri.

La legge del 1902, viene, poi, par­zialmente modificata con la legge 7 luglio 1907, n. 416, successiva­mente confluita nel T.U. sul lavoro delle donne e dei fanciulli (legge 10 novembre 1907, n. 818), T.U. che introduce - seppur con nume­rose eccezioni - il divieto del lavoro notturno per le donne di qualsiasi età.

Scarso era, dunque, il grado di tutela assicurato dalla legge. Se qualche limitazione è opposta - in questo periodo - al potere or­ganizzativo dell'imprenditore in te­ma di orario, questo viene diret­tamente dall'azione collettiva dei lavoratori.

"La lotta contro il lavoro dall'alba al tramonto - rileva Stefano Merli nella sua Storia del proletariato di fabbrica - e per la conquista di un orario più umano è stata impo­stata e condotta primieramente in Italia dal proletariato femminile e infantile delle filande, che il re­gime di fabbrica costringeva an­che a 16 ore di lavoro al gior­no..." [9].

Lo stesso autore ricorda l'impor­tanza delle azioni di sciopero scop­piate nel giugno del '93 nelle fi­lande di Bergamo, in cui erano praticati gli orari più pesanti, che danno luogo al primo grande scio­pero generale interprovinciale di categoria (grazie ad esso l'orario viene ridotto da 15-16 ore a 10 ore l'inverno e 11 l'estate; e il sala­rio è aumentato di 10 centesimi giornalieri) ed indicano la strada della lotta come quella più pro­ficua per la conquista di un ora­rio di lavoro migliore. Anche se nei documenti della CGIL dal congresso delle Camere del lavoro del 1893 a quelli del periodo prebellico la questione dell'orario non è posta [10], essa emerge - oltre che in quelle già ricordate - in significative esperienze di contrattazione a livello locale.

Fra l'altro, la contrattazione non si limita a considerare solo il pro­blema della riduzione quantitativa dell'orario. Essa viene a discipli­nare anche le modalità di utilizzo dell'arco di ore stabilite per la prestazione lavorativa. "Nei mesi di maggior calore estivo ed in altri casi eccezionali - si legge nel concordato fra le leghe dei mu­ratori e dei capimastri di Imola del 3 marzo 1909 - sarà in facoltà delle squadre di operai di procede­re, d'accordo coi capimastri o di­rettori dei lavori, ad una più co­moda distribuzione delle ore di lavoro".

Altre linee, lungo cui la contratta­zione si muove, riguardano l'esi­genza di porre un freno agli effetti più diretti del macchinismo e del progresso tecnico sulla condizio­ne operaia.

Non mancano, infatti, esempi di lotta con forti contenuti di solida­rietà, in cui - di fronte ai pro­cessi di razionalizzazione - si cerca di autolimitare il lavoro per salvare l'occupazione per tutte le maestranze della fabbrica [11]. Un esempio significativo di azione sindacale sui rapporti fra innovazioni tecnologiche, occupazio­ne, condizioni di lavoro e orario è quella che si svolge, a cavallo del secolo, nella categoria dei ti­pografi in relazione all'introduzio­ne della composizione meccanica (linotype, monotype). I tipografi erano una delle categoria meglio retribuite e la Federazione del li­bro una delle prime organizzazioni sindacali costituite su dimensione nazionale. Ma le macchine per comporre, sostituendo un gran nu­mero di compositori a mano, veni­vano a costituire un grosso pericolo per l'occupazione. Notava, in­fatti, un giornale sindacale dell'e­poca [12]: "Dieci anni fa la clas­se tipografica poteva in Italia im­porre condizioni a piacer suo, e, se organizzata saldamente, aveva ogni probabilità di vederlo accetta­te, perché un tipografo scioperan­te non poteva essere sostituito che da un altro che avesse i suoi anni di tirocinio, e non da un ope­raio qualsiasi. Oggi... anche il ti­pografo deve fare i conti con la macchina che elimina due operai su tre.

È una brutta concorrente, ma alla quale gli operai avrebbero torto di fare il viso dell'armi perché la macchina, che oggi costituisce il più potente fattore ad aumentare i pesi della classe lavoratrice, sot­to altri rapporti sociali può diven­tare il mezzo più potente per ri­durre ad una misura affatto insignificante la fatica del lavoro... Ogni tentativo di impedire lo svi­luppo della macchina non farebbe che scemare le condizioni favore­voli per la emancipazione del la­voro... Infatti la macchina per com­porre è il vero mezzo per arriva­re alla conquista delle otto ore, anzi essa, qui in Roma, a diffe­renza di tutti gli altri paesi del mondo, ha già realizzato la gior­nata di sette ore, con 9 lire di salario. Ciò però non significa che non si debba cercare di attenuare i danni che l'introduzione della macchina provoca immediatamen­te - grande disoccupazione, pro­fonda depressione della classe la­voratrice - non ostacolandola ma cercando che l'adozione ne sia gra­duale. Invece la domanda delle 8 ore con l'aumento del 24% del salari ristabilisce l'equilibrio che mancava fra il costo del lavoro alla cassa e il lavoro alla macchi­na...". La strada appariva chiara fin da allora: la risposta alle mo­difiche che il padrone introduce nell'organizzazione del lavoro e che hanno la conseguenza di mi­nare le basi del potere contrat­tuale dei lavoratori, non può es­sere di chiusura corporativa e difensiva, ma deve diventare di attacco sullo stesso terreno: se in discussione vengono messi i livelli occupazionali, una drastica riduzione dell'orario di lavoro ser­virà a garantirli. Infatti sia a Mi­lano che a Roma vi furono In quegli anni scioperi numerosi e di  lunga  durata  che  permisero  ai tipografi di ottenere fra i primi le otto ore di lavoro [13]. Questo tipo di problematica viene affrontata anche in altre categorie. Il concordato, stipulato nel 1905 fra la Federazione Metallur­gica italiana e la Società alti for­ni, fonderie e acciaierie di Terni [14], muove dalle seguenti richie­ste (contenute nel memoriale in­viato dalla commissione degli operai alla direzione aziendale): ri­duzione dell'orario da 12 a 8 ore, fermo restando il salario vigente; conseguente istituzione di 3 turni giornalieri di lavoro invece dei due già usati. Mentre le motiva­zioni poste a base della richiesta sono le seguenti: la produzione di 12 ore lavorative è aumentata in un anno per effetto di perfeziona­menti tecnici da 20-32 a 44-60 Q, rendendo necessario per il ca­ricamento dei forni un maggior la­voro; i salari fondati sulla produ­zione di 13 Q avrebbero dovuto essere aumentati; rinunciando i lavoratori a questi aumenti, l'isti­tuzione di una terza squadra non aggiungerebbe molto alla spesa di manodopera necessaria. L'intervento più rilevante, realizza­to dall'azione collettiva per conte­nere la facoltà padronale di de­terminare unilateralmente la du­rata del lavoro, è, comunque, rap­presentato dalla contrattazione del lavoro   straordinario, con trattazione che a volte coglie molto bene il collegamento fra gestione dei tempi di lavoro e andamento del­l'occupazione.

"I proprietari non potranno pre­tendere dall'operaio, dopo la gior­nata normale di lavoro..., più di 3 ore straordinarie, e queste non potranno mai, salvo casi eccezio­nali, oltrepassare le 8 ore in una settimana", afferma la tariffa di lavoro concordata tra gli industria­li tipografi di Viterbo e la Federa­zione dei lavoratori del libro [15], con l'ulteriore precisazione che "gli operai si rifiuteranno di la­vorare nelle ore straordinarie qua­lora sianvi sulla piazza operai di­soccupati".

Oppure, sempre nella stessa cate­goria, nelle tariffe e norme di la­voro del luglio 1920 per gli ad­detti ai giornali quotidiani di Ro­ma si afferma che "solo per esi­genze veramente eccezionali di servizio sarà permesso fare ore straordinarie di lavoro. Qualora poi in una tipografia con una certa costanza risultasse che il numero complessivo delle ore settimana­li di straordinario raggiunga quel­lo del lavoro ordinario di uno o più operai si dovrà, quante volte il numero delle macchine esistenti lo comporti, aumentare progressi­vamente il personale".

Nel settore agricolo, si può ricor­dare - come esempio di questa linea rivendicativa - il concorda­to di lavoro per l'anno agrario 1919-1920 della provincia di Rovigo [16], che limita l'effettuazione dello straordinario a "esigenze straordinarie dell'agricoltura o ra­gioni di intemperie" e alla con­dizione "che non ci sia disoccu­pazione".

Analogo criterio segue il concor­dato laniero nazionale del 17 Lu­glio 1920 [17]: "Le ore straordi­narie saranno ammesse soltanto quando nel reparto per il quale so­no chieste non vi sia disoccupa­zione".

Nonostante queste esperienze, re­sta, comunque, vero quanto affer­mato da Veneto [18] circa il con­trollo dello straordinario: "Non si disponeva (in genere) di alcun li­mite al criterio di valutazione pre­determinato dalle eventuali esi­genze dell'imprenditore. Può ben ritenersi che unico effettivo limi­te intrinseco fosse il tetto massi­mo di ore richiedibili, che pur ri­maneva estremamente elevato, ol­tre, naturalmente, quello rappre­sentato dal costo, via via sempre crescente, delle singole unità di lavoro straordinario". Nel novembre del 1918 la FIOM inizia un movimento nazionale di tutti i metallurgici per le 8 ore e per la "inibizione contrattuale di pretendere (...) ore straordinarie". Le lotte che sostengono questa ri­vendicazione sono molto forti. Il 3 febbraio 1919 viene concluso a Genova un accordo di massima, perfezionato il 20 dello stesso me­se [19].

L'accordo realizza le 8 ore giorna­liere e le 48 settimanali di orario normale. "Dopo trentanni - scri­ve Rigola nella sua storia - l'uto­pia delle 8 ore diventa realtà". Il citato concordato prevede per i meccanici e i siderurgici la pos­sibilità di dieci ore di lavoro straordinario alla settimana, men­tre per gli operai metalmeccanici, navali e affini ammette che al pla­fond delle 10 ore "si potrà dero­gare in casi urgenti e improroga­bili".

Il freno più rilevante al ricorso al­lo straordinario è rappresentato - a conferma di quanto si diceva prima - dal costo definito come progressivamente crescente delle ore straordinarie.

L'accordo stabilisce, infatti, una maggiorazione del 30% rispetto al­la paga oraria normale per le pri­me due ore di straordinario, del 60% per le successive 3, del 100% per le altre [20].

La conquista delle 8 ore, realizza­ta con il contratto dei metalmec­canici, da considerare comunque in base all'effettivo grado di attua­zione e da porre in relazione ai processi di riconversione-ristruttu­razione dell'apparato produttivo successivi alla guerra [21], incon­tra difficoltà ad essere estesa a tutto il proletariato italiano.

La crisi economico-sociale e, so­prattutto, politica degli anni 1920-'22 rende, infatti, problematica la effettiva applicazione degli accor­di che in quel periodo riprendono il principio del concordato dei meccanici.

"In molti concordati, infatti, il li­mite massimo di straordinario ed i vincoli per la sua esigibilità si mantenevano estremamente larghi, sì da permettere agli imprenditori un notevole svuotamento delle 'ot­to ore', nel loro significato di li­mitazione alla discrezionalità im­prenditoriale di disporre nella giornata della forza lavoro. Né il co­sto delle ore di straordinario, co­me condizionamento ed indiretta limitazione agli abusi degli impren­ditori e all'uso di tale strumento per non ampliare gli organici, sa­rebbe più cresciuto; smentendo così le aspettative (e le speranze) dei sindacalisti dell'epoca, che avevano pensato alla autoregola­mentazione attraverso la contrat­tazione dell'orario di lavoro, sareb­be stato il legislatore a fissare il limite massimo dell'orario di la­voro in 48 ore settimanali e 12 di straordinario con il R.D.L. 15 marzo 1923, n. 692" [22].

 

3 - Una fase nuova in materia di regolamentazione della durata del­la giornata lavorativa, caratterizza­ta da una rilevante presenza legi­slativa, si ha nel periodo corpora­tivo.

Nei primi decenni di questo seco­lo, il problema della durata del lavoro è considerata a livello internazionale - come una delle più acute questioni sociali. È, ad esempio, molto significativo che tale problema venga affronta­to con forte rilievo nel preambo­lo della parte XIII del Trattato di Versailles dedicato, come è nolo, alla istituzione dell'Organizzazione internazionale del lavoro. Nel do­cumento viene, infatti, posto l'obbiettivo dell'adozione della giorna­ta di lavoro di 8 ore, o della set­timana di 48 ore, come fine da raggiungere dovunque non sia sta­to ancora attuato [23]. Lo stesso Trattato stabilisce, poi, che la prima sessione della Con­ferenza internazionale del lavoro debba, fra l'altro, essere dedicata alla applicazione del principio del­la giornata di 8 ore o della setti­mana di 48.

La Convenzione, approvata dalla suddetta Conferenza svoltasi a Washington fra l'ottobre e il no­vembre 1919, è così intesa alla li­mitazione ad 8 ore per giorno e a 48 per settimana delle ore di la­voro negli stabilimenti industriali. È in questo quadro internaziona­le, in cui molti legislatori in Eu­ropa e fuori intervengono nella materia, che si colloca, a 4 anni dalla Convenzione di Washington, il R.D.L. 15 Marzo 1923 n. 692. L'art. 1 del Decreto stabilisce, in­fatti, che "la durata massima nor­male della giornata di lavoro... non potrà eccedere le otto ore al gior­no o le 48 ore settimanali". Le caratteristiche generali del provvedimento adottato in Italia, la sua differenziazione, su aspetti anche non secondari, riguardo al­la Convenzione di Washington, vanno comunque considerate in re­lazione a quella che è la speci­fica situazione italiana. Difatti, è indubbio che la legge sull'orario veniva a garantire una tutela minima a categorie di lavo­ratori non protette dalla contrat­tazione collettiva. Ma la preoccu­pazione prevalente, da cui essa scaturiva, era quella di correggere situazioni contrattuali - conqui­state in periodo prefascista - in cui la riduzione dell'orario era ri­tenuta eccessiva dal regime. "La legge delle 8 ore del gover­no fascista ha reso più agile l'ap­plicazione del principio, ha cancel­lato l'eccessivo formalismo buro­cratico, le complicazioni per quan­to riguarda le deroghe e le ecce­zioni necessarie. Insomma, il go­verno ha applicato il principio del­le 8 ore evitando la formula rigi­da. L'orario rigido non avrebbe avuto altro effetto che ridurre la produzione aggravando la situa­zione delle imprese..." [24].

E, infatti, la legge prevede un tet­to per lo straordinario molto alto: l'art. 5 autorizza "quando vi sia accordo fra le parti, l'aggiunta alla giornata normale di lavoro... di un periodo straordinario che non su­peri le 2 ore al giorno e le 12 settimanali, o una durata media equivalente entro un periodo de­terminato", prevedendo un pla­fond superiore a quello contenuto in molti contratti. Lo stesso art. 5 fissa, inoltre, nel­la paga normale maggiorata del 10% il compenso per lo straordi­nario: e tale maggiorazione è in­feriore a quella stabilita dalla con­venzione di Washington (che ammontava al 25%), oltre che a quel­le previste dai contratti collettivi [25].

D'altra parte, è la stessa esigibi­lità dello straordinario da parte del datore di lavoro che viene re­sa più facile: si pensi, oltre ad altre deroghe all'applicazione  del principio generale delle 8 ore [26], all'art. 9 del decreto n. 692 del marzo 1923 che allarga   ulterior­mente i confini dell'autonomia del­le parti noi superare i limiti dello 48 ore settimanali e delle 12 ore di straordinario: eppure la contrat­tazione collettiva del periodo 1919-'20 ammetteva (in genere) nel set­tore industriale lo straordinario solo  sulla base dei principi della "accertata saltuarietà", della "assoluta eccezionalità" e, a volte, del "necessario consenso del prestatore". La stessa linea di politica legislativa, di allargamen­to degli orari di lavoro, è, peral­tro, rintracciabile anche rispetto ad altri settori.

"Nel 1919 - osserva Umberto Borsi nei suoi "Elementi di legislazione sociale" - la  soluzione della questione delle 8 ore avven­ne in via provvisoria, senza cau­tele atte ad   evitare applicazioni esagerate, per il personale ferro­viario, tramviario e della navigazione interna con i decreti luogo­tenenziali 15 maggio 1919 n. 775 e 8 giugno 1919, n. 1912...". Gustavo Del Vecchio, rincaran­do la dose, parla di conseguenze "assurde"   derivanti dall'applica­zione delle 8 ore alle funzioni ed ai servizi pubblici: "Le cosiddette 8 ore nei servizi statali, comuna­li ed anche nelle ferrovie e nelle compagnie di   navigazione soven­te si sono concretate in una esa­sperazione del solito parassitismo politico...". E, infatti, anche nei settori dei trasporti il regime correggerà il tiro con i regi decreti 22 luglio 1923, n. 1631 e 19 ottobre 1923, n. 2328, distinguendo fra la­voro effettivo e non effettivo e fis­sando orari medi.

 

4 - La crisi economica internazio­nale del 29, che coinvolge anche l'Italia e che trova nei primi an­ni '30 il suo acme, ripropone con forza la questione della riduzione dell'orario di lavoro.

Un'interessante occasione per co­gliere il senso del dibattito pre­sente nei vari paesi   su questo tema è dato dall'attività del Bureau International du Travail e dagli at­ti delle Conferenze internazionali del lavoro del periodo. Difatti, nel­la situazione determinata dalla grande crisi, l'attività del BIT, che dopo un decennio riprendeva a studiare la questiono della riduzio­ne dell'orario, fu impegnata e la­boriosa.

"Nel secondo punto della sua ri­soluzione - dichiarava nel 1930 il direttore aggiunto del Consiglio di amministrazione del BIT - il consiglio di amministrazione ha in­sistito sull'eccesso di materiale utensile, sproporzionato alle possi­bilità di assorbimento dei merca­ti. Si tratta, dunque, di precisare in quale misura, anche nel caso di una produzione esattamente col­limante con i bisogni, lo sviluppo del macchinismo e la trasforma­zione dei metodi, comprese tutte le procedure di razionalizzazione non meccaniche, possano privare del posto di lavoro un gran nu­mero di lavoratori". La convinzione che nella "raziona­lizzazione" dei processi produtti­vi dovesse ricercarsi una delle cause più rilevanti della disoccu­pazione era diffusissima [27]. Ri­prove di ciò si ritrovano negli anni '30, anche in inchieste uffi­ciali, quali quelle promosse dalla Royal   Commission on Unemployment Insurance e dall'Istituto fe­derale germanico del collocamen­to e dell'assicurazione contro la disoccupazione, e in diverse altre pubblicazioni.

Tutti elementi, questi, che con­fermano la fondatezza della po­sizione assunta dai sindacati so­cialdemocratici europei dell'epoca e centrata sulla riduzione dell'ora­rio di lavoro a parità di salario come misura per eliminare la di­soccupazione.

Nel gennaio 1931, in seno alla Commissione per la disoccupa­zione del Consiglio di amministra­zione, riunitasi per esaminare i mezzi più adatti per attenuare la disoccupazione, i rappresentanti operai sostennero che fra questi mezzi doveva figurare "una giudi­ziosa diminuzione della giornata lavorativa o della settimana la­vorativa tenendo conto dell'aumen­to di rendimento ottenuto dal perfezionamento dei sistemi di pro­duzione" [28].

La questione fu poi discussa, nel­l'ottobre dello stesso anno, dal Consiglio di amministrazione, che convocò di nuovo la Commissione per l'occupazione. Questa, riunita­si nel dicembre, adottò una risolu­zione con la quale, tra l'altro, si consigliava la soppressione del la­voro straordinario, la riduzione del lavoro individuale sulla base di 40 ore settimanali per evitare li­cenziamenti e riassorbire disoccu­pati.

Successivamente, nella XVI ses­sione della Conferenza internazio­nale del lavoro dell'aprile 1932, il gruppo operaio fece mettere ai vo­ti una risoluzione (approvata) che esprimeva la convinzione che la disoccupazione, generata dalla cri­si, era causa di un aggravamento della crisi stessa, e che lo squili­brio fra produzione e consumi non doveva essere accresciuto da una condannabile politica di riduzione dei salari, che l'esperienza indica­va come contraria ai reali bisogni dell'economia.

Un'ulteriore fase di dibattito si apre nel luglio del 1932, quando il rappresentante del governo ita­liano   chiede la convocazione di una sessione speciale. Nella con­ferenza preparatoria del gennaio 1933, a cui partecipano 35 delega­zioni di stati membri, i rappresen­tanti operai sostengono che lo squilibrio fra produzione e consu­mo sarebbe stato attenuato con una riduzione di orario, mentre il gruppo padronale affermava esser­vi una documentazione insufficien­te e caso mai sfavorevole ad un simile provvedimento, oltre ad im­possibilità di ordine pratico e tec­nico-economico. La parte impren­ditoriale, fra le altre osservazioni critiche, faceva  rilevare che la ri­forma sarebbe stata poco operan­te  perché  inapplicabile  negli sta­bilimenti con meno di 10 operai o che facevano uso di specialisti, rientrando in tale classificazione almeno il 50% dei lavoratori della industria. A queste osservazioni si replicava da parte dei rappresen­tanti  dei lavoratori che tale per­centuale decresceva nei paesi più industrializzati e che con la razionalizzazione   della produzione di­minuiva il bisogno di specialisti. Nella conferenza internazionale del giugno '34 viene proposta, per iniziativa della delegazione italia­na, l'adozione della settimana di 40 ore, anziché di 48. La proposta, però, non incontra molti favori, per cui ci si limita a reinserirla all'or­dine del giorno della   successiva sessione della conferenza. Questa, che si svolge a Ginevra dal 4 al 25 giugno del '35, affron­ta la   questione della durata del lavoro come tema centrale dei suoi lavori.

"Dopo due anni di discussione e di ricerche, eccoci di nuovo riuni­ti - afferma Capoferri, consiglie­re tecnico della delegazione ita­liana [29] - per trovare la solu­zione ad uno dei problemi più gra­vi della nostra epoca, soluzione che milioni di uomini aspettano per uscire dalla disperazione in cui si trovano. La disoccupazione, come confermano i fatti, non ha solo aspetti materiali, ma anche morali...

La riduzione della durata del la­voro, specialmente nell'industria, è una misura che si impone senza indugi...

La tesi, secondo cui la causa prin­cipale della crisi che ha determi­nato la disoccupazione risiede nel rapido sviluppo del progresso tec­nico, è universalmente accettata. Sarebbe un errore imperdonabile sostenere che  il progresso tecnico non ha aumentato la capacità produttiva, e nessuno può conte­stare che, in numerose industrie, un solo operaio è in grado di pro­durre ciò che producevano 4 ope­rai 20 anni fa".

A sua volta, il delegato dei Lavo­ratori francesi, Jouhaux, segreta­rio generale della CGT, nel so­stenere anche lui la necessità del­la riduzione dell'orario, pone, ri­volgendosi ai rappresentanti pa­dronali, le seguenti questioni: "Ma in fondo, questa ripulsa della ri­duzione delle ore di lavoro, que­sta affermazione che la riduzione delle ore di lavoro sarà una ca­tastrofe, sono veramente legitti­mate dai fatti...? Se si accettasse il ragionamento padronale..., si ignorerebbero le caratteristiche dell'evoluzione industriale e dell'andamento dell'economia, ...Par­titi all'inizio del XVIII secolo dalla giornata di 16 ore lavorative per arrivare, all'inizio del XIX secolo, alla settimana di 48 ore, arrivia­mo alla fine di questo secolo, alla giornata di 10 ore in Francia, 9 e mezza in Germania, e di 9 ore in Inghilterra... E forse che le indu­strie sono state bloccate nel loro sviluppo da questa riduzione delle ore di lavoro, e da questo continuo aumento dei salari? Se voi prova­ste questi fatti, allora potreste avere ragione... All'indomani della guerra..., gli uomini di stato hanno capito che il momento era venuto e in conformità della parte tredi­cesima del Trattato di Versailles, non hanno esitato a riavviare l'in­dustria, e l'economia sulla base della giornata di 8 ore. In quel momento abbiamo ascoltato veementi proteste. Ma una volta di più le profezie non si sono avve­rate. Si è detto: è la fine della industria, è la rovina dell'economia industriale. Tutto crollerà. Non esisterà più nulla. In realtà, il siste­ma industriale per tre anni - nel 1920, 1921 e 1922 - ha avuto una produttività minore di quella del 1913. Ma già nel 1923 ha rag­giunto i livelli di produzione del 1913 e nel 1923 si ha un indice della produttività di 108, nel 1924 di 112, nel 1925 di 121, nel 1926 di 123, nei 1927 di 131, nel 1928 di 137 e nel 1929 di 147. Ciò non è la prova che la giornata di 8 ore non è stata un attentato alla ristrutturazione dell'industria e al­lo sviluppo dell'economia?".

Significativo è anche il discorso di Delattre [30], Ministro del la­voro belga: "Il governo belga ha la volontà di riportare i disoccupa­ti al lavoro: gli uomini che lo com­pongono hanno capito che nessuno stato può sopravvivere se una par­te rilevante della sua popolazione non trova occupazione e deve vivere: di sussidi pubblici, sempre insufficienti. Il suo programma è ambizioso: esso punta al rinnova­mento economico del paese. A questo scopo, sono già state pre­so importanti misure... La disoc­cupazione è così diminuita e un programma di lavori straordinari di circa due miliardi è stato ela­boralo, o ne accentuerà la ripresa... Onesti lavori devono rappresenta­re l'avvio e, attraverso la crescita del monte salari, provocare una ripresa delle attività normali del­l'industria, del commercio,   della attività scientifica. Sono tutte que­ste attività che devono ritornare a pieno regime perché la situazione si  normalizzi. Il vero, grande pro­blema è questo ed esso si compli­ca a causa del prodigioso svilup­po della tecnica che  è diventata capace di soddisfare tutti i biso­gni attuali con un numero con­siderevolmente  ridotto  di  braccia. La   verità essenziale, profonda e tragica al tempo stesso, è che, nonostante tutte le misure adotta­bili, non c'è possibilità di occupa­zione per tutti coloro che deside­rano ed hanno bisogno di lavorare. Di conseguenza, come diceva M. Jacquier, vecchio ministro del la­voro di Francia, davanti al Sena­to del suo paese: ‹Poiché la quan­tità del lavoro è  insufficiente, bi­sogna ripartirlo in modo più equo› ".

Numerosi sono gli altri interventi a favore della riduzione a 40 ore, fra cui anche quello del delegato del governo degli Stati Uniti. L'opposizione dei delegati di parte padronale è, però, molto forte. Si arriva così all'adozione di un pro­getto di convenzione concernente la riduzione della durata del lavoro a quaranta ore settimanali, così riassumibile: considerate le este­se proporzioni assunte dalla disoc­cupazione nel mondo per cui mi­lioni di lavoratori risultano "in braccio alla miseria e alle priva­zioni", nell'intento di far parteci­pare le categorie lavoratrici ai be­nefici del progresso tecnologico, il cui rapido sviluppo caratterizza la industria moderna, e pertanto nel­la necessità di "tentare uno sfor­zo diretto a ridurre il più possi­bile la durata del lavoro in tutte le categorie di impiego", si affer­ma   l'opportunità dell'applicazione del principio della settimana di 40 ore. Ciò per non deter­minare una riduzione del   livello di vita dei lavoratori e al fine di adottare o di incoraggiare tutte le misure che potrebbero essere giu­dicate   appropriate, per il conse­guimento di tale obiettivo. Anche in Italia si registra, a que­sto riguardo, una  situazione  dina­mica. A riprova di ciò, è interes­sante ricordare la polemica, ospi­tata sulle pagine di "La riforma sociale" [31], fra il senatore Gio­vanni Agnelli e Luigi Einaudi. La discussione è originata da una intervista del senatore Agnelli  all'United Press, intervista in cui aveva sostenuto  l'opportunità  del­la riduzione dell'orario di lavoro. "Partiamo   dalla premessa che ... nella parte industrializzata di que­sto nostro mondo, vi siano 100 mi­lioni di operai occupati. Sia il loro salario medio di un dollaro al gior­no ... Sulla base di un dollaro, ogni giorno nasce una domanda di 100 milioni di dollari di beni e servizi, ed ogni giorno industriali ed agri­coltori producono e mettono sul mercato 100  milioni di dollari di merci e servizi. Produzione, com­mercio e consumo si ingranano perfettamente. Non esistono disoc­cupati ... Ad un tratto - in verità le cose si svolgono diversamente per esperimenti vari e successivi; ma debbo semplificare - uno o parecchi uomini di genio inventano qualcosa; e noi industriali - af­ferma il senatore Agnelli - fac­ciamo a chi arriva prima ad appli­care la o le invenzioni le quali permettano risparmio di lavoro e maggior guadagno. Quando le nuo­ve applicazioni si siano generaliz­zate, risulta che con 75 milioni di uomini si compie il lavoro il quale prima ne richiedeva 100. Riman­gono fuori 25 milioni di disoccupa­ti ... Quale la causa? La incapacità dell'ordinamento del lavoro a tra­sformarsi con velocità uguale alla velocità di trasformazione dell'ordi­namento tecnico ... Gli altri 25 milioni, disoccupati, consumano assai meno. La domanda si riduce al di sotto del livello precedente. Dopo un po' basteranno 70 e poi 60 milioni di operai a produrre quanto il mercato richiede. È una catena paurosa... Il danno sembra a me derivare dallo sfaldamento esistente tra due velocità: la velo­cità del progresso tecnico, il qua­le ... ha ridotto di un quarto la fati­ca necessaria a produrre, e la man­canza di progresso nell'organizza­zione del lavoro per cui l'operaio continua a faticare le stesse 8 ore di prima. Rendiamo uguali le velo­cità dei due momenti progressivi, quello tecnico e quello, chiamiamo­lo così, umano. Poiché per produrre una massa invariata di beni e ser­vizi occorrono 600 invece che 800 milioni di ore di lavoro, tutti i 100 milioni di operai occupati nel pri­mo momento per le 8 ore al gior­no, rimarranno occupati nel secondo momento por 6 ore al giorno. Poiché producono la stessa mas­sa di beni di prima, il salario ri­marrà invariato in un dollaro al giorno. La domanda operata di be­ni e servizi resta di 100 milioni di dollari. Nulla è mutato nel mec­canismo economico, il quale fila come olio colato. Non c'è disoc­cupazione, non c'è crisi" [32]. "La tendenza più recente - scri­ve a sua volta Borsi nella sua "Legislazione del lavoro" [33]- è verso la riduzione della durata del lavoro in considerazione della esuberanza dell'orario attuale di fronte alle esigenze della produ­zione e della conseguente notevo­le disoccupazione che affligge in maggior o minor misura quasi tut­ti i paesi... Fin dal 1934, urgendo in Italia la necessità di limitare il numero dei disoccupati e non potendosi praticamente diminuire in proporzione i salari, si pensò di far regolare la materia, alme­no provvisoriamente, mediante contratto collettivo". E, infatti, nell'ottobre del 1934 fu stipulato fra le confederazioni degli indu­striali e dei lavoratori dell'indu­stria un accordo (noto come "Convenzione Pirelli-Cianetti") - seguito da analoghi accordi delle confederazioni degli altri settori - destinato a "fronteggiare la disoc­cupazione dei prestatori d'opera nell'industria", col quale si sta­bilì:

1) che le aziende, che praticava­no un orario superiore a quaranta ore settimanali, dovessero, in li­nea di massima, ridurlo a tale li­mite;

2) che i salari venissero proporzionati all'orario ridotto; 

3) che si costituisse una "Cassa nazionale per assegni familiari", allo scopo di   integrare il salario dei  lavoratori che avessero fami­glia numerosa e che lavorassero ad orario ridotto;

4) che fosse abolito il lavoro straordinario, salvo casi eccezionali dei quali il datore di   lavoro era tenuto a dare comunicazione alla propria organizzazione locale entro 24     ore dall'inizio del lavoro stesso;

5) che, dove apparisse necessario e possibile, si sostituisse la manodopera femminile con quella maschile e quella minorile con quella adulta.

 

La valutazione ufficiale di questo accordo è che "mediante la ridu­zione della durata della settimana lavorativa l'industria italiana ha già potuto riassorbire oltre duecento­mila disoccupati, rivelandosi per­ciò socialmente utile" [34]. In realtà, la valutazione non può pre­scindere - oltre che dalla scel­ta verso la forza lavoro femminile - dalla considerazione della ridu­zione dei salari operata dall'accor­do, solo parzialmente compensata dall'introduzione degli assegni fa­miliari. Puntualmente, Oersted, rappresentante padronale danese alla già richiamata Conferenza in­ternazionale del lavoro e in que­sta sede uno dei più decisi avver­saci dell'accorciamento della setti­mana lavorativa, replicherà ai de­legai Italiani che portavano a so­stegno della riduzione a "40 ore" questa esperienza contrattuale: "Credete che la nostra esperien­za sarà la stessa di quella che avete fatto in Italia? Mi permetto di avere dei dubbi... I sindacati ita­liani non prevedono un aumento dei salari. In Italia esiste un siste­ma estremamente elastico, ed es­so non può essere applicato altro­ve se mancano gli strumenti". E, in realtà, la soluzione adottata è meno garantista delle stesse conclusioni della Convenzione di Ginevra, che, come già ricordato, prevedeva la riduzione dell'orario a parità di salario. Successivamen­te il regime con il R.D.L. 29 mag­gio 1937, n. 1768, interviene a ren­dere generale la riduzione d'ora­rio per gli operai dell'industria: questo decreto stabilisce, infatti, il principio che "la durata del la­voro per gli operai che prestano la loro opera alle dipendenze e sotto il controllo diretto altrui in attività di natura industriale non può eccedere le 40 ore settima­nali con un minimo di 8 ore gior­naliere". Lo stesso provvedimen­to prevede, inoltre, che il datore di lavoro possa far eseguire lavo­ro straordinario (quello oltre le 40 ore) solo in certi limiti e soltanto se non sia in grado di provvedere all'esecuzione del lavoro mediante assunzione di altri lavoratori. Tale provvedimento, comunque - sia perché avrebbe determinato la riduzione dei salari, sia per le esi­genze belliche - , non fu attuato: con la legge n. 1109 si sospese "fino a diversa disposizione, l'ap­plicazione del r.d.l. 29 maggio 1937, n. 1768 sulla settimana lavo­rativa di 40 ore...". Nel contempo si disponeva che "l'orario di la­voro di coloro che prestano opera retribuita alle dipendenze e sotto il controllo diretto altrui è regola­to dal r.d.l. 15 marzo 1923, n. 692 e dai suoi regolamenti", che è quanto dire il ritorno alla settima­na di 48 ore.

 

5 - La legge del 1923 e i relativi regolamenti di attuazione resteran­no così le fonti normative che disciplineranno l'orario di lavoro anche nel dopoguerra. Mentre le possibilità di innovazione legislati­va dimostreranno tutte le loro vischiosità, sarà ancora l'azione con­trattuale a dover intervenire a li­mitare gli orari di lavoro. Nell'ambito delle difficoltà genera­li dell'azione del sindacato nel pri­mo dopoguerra, l'incidenza del controllo sindacale è comunque scarsa. "La durata del lavoro - questa la denuncia di Di Vittorio [35] - viene prolungata ben oltre le 8 ore normali fissate in tutti i contratti di lavoro e ribadite dalla legge, mediante ore di lavoro stra­ordinario. Il fatto che i contributi assicurativi - che sono a carico esclusivo dei datori di lavoro - vengono  pagati soltanto sulla base della giornata lavorativa nor­male e non sul lavoro straordina­rio, fa sì che il datore di lavoro ha più convenienza ad ottenere da due operai la quantità di lavoro che dovrebbero produrre normal­mente 3 operai, pur pagando ai due le maggiorazioni contrattuali sulle 4 ore ciascuno di lavoro straordinario. Il basso livello dei salari, costringendo gli operai a ricercare un guadagno supplemen­tare, attenua la loro resistenza a questa forma brutale di super-sfruttamento. Ne consegue che in molte fabbriche si lavora 60 e an­che 72 ore settimanali! Si consi­deri l'assurdo di una tale situazio­ne, specialmente per l'Italia, pae­se di grave disoccupazione croni­ca: invece di stimolare la mag­giore occupazione, ripartendo il la­voro disponibile fra il maggior nu­mero possibile di operai, vi è uno stimolo fortissimo alla minore oc­cupazione, costringendo gli occu­pati ad una fatica sfibrante che lo­gora gravemente la loro salute". In questo quadro, assume notevo­le rilievo la legge 30 ottobre 1955, n. 1079 (recante modifiche alla legge del 1923 sull'orario di la­voro) .

Questa, infatti, interviene proprio in materia di straordinario, stabi­lendone il divieto "salvi i casi di eccezionali esigenze tecnico-pro­duttive e di impossibilità di fron­teggiarle attraverso la assunzione di altri lavoratori". Il provvedi­mento cerca inoltre, di disincenti­varne l'uso aumentandone il co­sto (con il versamento, a carico dell'azienda di una somma pari al 15% della retribuzione relativa alle ore compiute al Fondo per la disoccupazione) e condizionando­lo all'autorizzazione preventiva del­l'Ispettorato del lavoro.

Interessante è leggere la relazione alla Camera del Ministro del lavo­ro Vigorelli, che esplicita la ratio del provvedimento: "Il fenomeno della disoccupazione è costante­mente seguito dal governo nel suo diuturno  sforzo  teso a contenere fenomeno stesso... A tal fine sono diretti i vari e numerosi provvedimenti, con i quali sono state favorite o realizzate nuove occasioni di lavoro... Ma oltre che con in­crementi delle attività produttive, un più elevato livello dell'occupa­zione può essere realizzato anche senza ricorrere a nuove iniziative, mediante  una  più  adeguata distri­buzione delle forze lavorative. È evidente, infatti, che se da un lato si cerca di favorire o addirittura di assumere iniziative per l'assor­bimento della manodopera disoc­cupata, non si può, dall'altro, ignorare o trascurare del tutto la  si­tuazione dell'occupazione nelle im­prese attualmente  esistenti... Sot­to tale profilo, si pone il problema del  lavoro straordinario, onde determinare se, data la attuale situazione della disoccupazione, sia opportuno o meno  consentirne la effettuazione nel settore industriale: in molti casi, invero, all'ese­cuzione del lavoro si può far fronte    invece che con prestazioni straordinarie di personale già oc­cupato, mediante assunzione di al­tri lavoratori. In siffatte ipotesi, il divieto di lavoro straordinario può apportare un contributo alla solu­zione dell'occupazione operaia".

Una politica generalizzata di ri­vendicazione delle "otto ore" giornaliere e delle "quaranta setti­manali" il sindacato riuscirà a far­la, con primi risultati concreti, so­lamente a partire dai primi anni '60. Solo dopo quarant'anni dalla prima contrattazione nazionale de­gli anni 1919-'20, si ritornerà - con la stagione di rinnovi del '62-'63 - ad un'esperienza generaliz­zata di riduzione dell'orario nor­male e straordinario, riduzione as­sicurata dalla crescita del potere sindacale e non tanto dai risultati concreti della legge del '55 che, se aveva stabilito degli importan­ti principi, aveva fatto affidamen­to per la loro attuazione su un or­ganismo inefficiente come l'Ispet­torato del lavoro. D'altra parte, proprio la ripresa dell'azione contrattuale sull'orario fa scemare l'interesse del sindaca­to per una revisione della legisla­zione in materia [36]. "Tenendo conto della tendenza alla riduzio­ne dell'orario di lavoro, in atto nella vigente contrattazione collet­tiva, occorre chiedersi - afferma­no Guidi e Giambarba — se la le­gislazione, ormai vecchia e supe­rata, del R.D.L. 15 marzo 1923, n. 692, e successivi regolamenti e de­creti, costituisca un freno a tale tendenza. Comunque è certo che bisognerà  procedere  ad  una  revisione della disciplina giuridica del­la durata del lavoro" [37]. E l'ipotesi avanzata per tale revi­sione è la seguente: "la nuova legge dovrebbe soprattutto favori­re la tendenza contrattuale in atto. A tal fine essa potrebbe limitarsi a stabilire il termine massimo per l'attuazione in tutti i settori dell'orario settimanale di 40 ore senza riduzione della retribuzione, la­sciando ai singoli settori, sul piano della contrattazione sinda­cale, la possibilità di determinare i tempi anche graduali della ridu­zione stessa... ".

Questa ipotesi, formulata in una tipica logica di intervento legisla­tivo di sostegno della contratta­zione, resterà tale, come allo sta­to di progetto resterà il disegno di legge - non particolarmente innovativo - formulato dal CNEL nel '67 in materia di orario e ri­poso settimanale ed annuale. Questo d.d.l. fissa un limite di 45 ore settimanali, in relazione alla circostanza che tale limite era il "traguardo medio della contratta­zione collettiva": quindi, avrebbe stabilizzato lo status quo, non ac­celerando - com'era nell'ipotesi illustrata prima - il raggiungimen­to delle "40 ore". Per quanto ri­guarda lo straordinario, il progetto ribadisce il principio della limita­zione a due ore giornaliere del la­voro straordinario, introducendo il limite massimo globale di 10 ore giornaliere. L'innovazione, più rile­vante, riguarda, comunque, la puntualizzazione della funzione delle organizzazioni sindacali in ordine alla effettuazione dello straordinario: il controllo sul suo svolgimen­to non viene più affidato alla com­petenza esclusiva dell'Ispettorato del lavoro, essendo previsto un ruolo attivo del sindacato nel pro­muovere l'intervento dell'Ispetto­rato perché ne sia disposta la ces­sazione o limitazione nei casi vie­tati (sostanzialmente quelli già previsti dalla legge n. 1079 del 1955).

A conclusione (con la conquista delle "40 ore") dell'azione rivendicativa avviata agli inizi degli an­ni '60 e in mancanza di nuovi in­terventi legislativi, la distanza fra regolamentazione legislativa e nor­mativa contrattuale risulta ormai massima, secondo un rapporto che va oltre i progressi che i contratti hanno realizzato rispetto alla leg­ge derogandola in melius [38].

A causa di espresse disposizioni contrattuali, infatti, il limite dello orario normale resta per gli effetti legali a 48 ore: la conseguenza è che restano bloccati tutti i mec­canismi legislativi di controllo del­lo straordinario.

Una nuova (e, da parte del movi­mento sindacale, preoccupata) at­tenzione verso la possibilità di un intervento legislativo in materia di orario è stata da ultimo suscitata dalle "Considerazioni finali e pro­poste" della Commissione parlamentare d'inchiesta sulla "giun­gla retributica".

L'orario di lavoro, Infatti, rientra fra gli istituti su cui la Commissio­ne ipotizza l'opportunità di un in­tervento legislativo con funzione di determinazione di livelli di trat­tamento non derogabili in meglio dalla contrattazione (per l'orario di lavoro, anzi, la Commissione in­dividua, già in sede di proposte, il limite di un "orario settimanale di 40 ore per tutte le attività", con la conseguenza che si dovreb­be avere "una riduzione per i set­tori che hanno ancora un orario maggiore, e anche un aumento del­l'orario por i settori attualmente ad orario inferiore, non giustifica­to da particolari esigenze tecnico-produttive e organizzative da pre­vedere come eccezioni"). Non è difficile rilevare come que­sta prospettiva legislativa sia ra­dicalmente in contrasto (per il problema specifico dell'orario e per il rapporto che, in generale, verrebbe ad instaurare fra "leg­ge" e "contratto") con l'imposta­zione propria del movimento sinda­cale. In questa sede giova sottoli­nearne anche l'abnormità giuridi­ca o, meglio, l'evidente incostitu­zionalità: il principio di libertà sin­dacale (art. 39, I comma, Cost.) contiene, infatti, anche la prero­gativa del sindacato di disporre in piena autonomia della contratta­zione collettiva [39].

La richiamata ipotesi di legisla­zione sull'orario è stata, comun­que, parzialmente corretta già dal parere che il CNEL ha, appunto, reso nel novembre del 1977 sulle conclusioni della "Commissione Coppo". In generale, il CNEL, ha infatti, escluso la possibilità che "nell'ambito del nostro sistema normativo, siano stabilite con leg­ge condizioni retributive e norma­tive non suscettibili di deroghe migliorative da parte dell'autono­mia privata come dell'autonomia collettiva". Per quanto, invece, più direttamente riguarda l'orario il parere formulato in sede di CNEL ha confermato l'opportunità di un intervento legislativo di ge­neralizzazione delle 40 ore. Es­so, inoltre, sembra muoversi - nonostante le premesse prima ri­cordate - in una prospettiva di assunzione di questo orario come un trattamento "definitivo", anche se - e qui si ritrova una interessante ammissione - il pa­rere del CNEL ammette fra le "ra­gioni plausibili" che potrebbero giustificalo lo scendere al di sot­to dello 40 ore, anche quelle "di ordine occupazionale". L'ultimo intervento legislativo in cui il rapporto orario-occupazione è emerso è quello (del dicembre 1977) relativo alla parità uomo-donna. Fra gli obiettivi di questa legge - sulla cui efficacia prati­ca più di un dubbio è legittimo — c'è l'aumento dell'occupazione delle donne. A tal fine, uno dogli strumenti utilizzati è la possibilità di una diversa gestione del tempo di lavoro nei confronti della forza-lavoro femminile [40]: per questa il divieto di lavoro notturno è por­tato (nelle aziende manifatturiere, anche artigianali) dalle ore 24 alle 6 (anziché dalle 22 alle 5). Non affrontando qui la questione relati­va al come utilizzare questa pre­visione legislativa (tenendo, in ogni modo, presente che è data alla contrattazione collettiva la fa­coltà di disciplinare diversamente il divieto), va sottolineato come sia significativo che anche la leg­ge colga (qui non in una prospet­tiva di riduzione) il rilievo che la gestione del tempo di lavoro (non solo per la sua durata giornaliera ma anche per la sua collocazione durante le 24 ore) può assumere per la partecipazione delle diverse componenti delle forze di lavoro alle opportunità occupazionali.

Note

[1] Alessandro Dalla Volta, La riduzione delle ore di lavoro ed i suoi effetti economici, Bocca, Firenze 1891.

[2] Emilio Cossa, La diminuzione delle ore di lavoro, Milano, Vallardi, 1982.

[3] Regolamento di fabbrica delle Officine di Trezzo d'Adda Perego e Zuhlke, Milano (1909), pag. 9.

[4] Altri dati - riportati da Stefano Merli, Proletariato di fabbrica e capitalismo industriale, Firenze, pag. 197 e segg - illustrano una realtà di sfruttamento ancora più pesante.

[5] Lo rileva Gaetano Veneto, Contrattazione e prassi nei rapporti di lavoro, Bologna, 1974, pag. 153, che riporta quanto affermato da Ludovico Barassi ne Il contratto di lavoro, pag. 478.

[6] Antonio Cabrini, Leggi sociali e lotta di classe, Roma, 1901, pag. 7.

[7] La legge del 1886  (che non regolava ancora il lavoro delle donne) fissava, inoltre, a nove anni l'età di ammissione al lavoro; proibiva il lavoro notturno solo per i minori di 12 anni. Oltre a prevedere numerose possibilità di eccezioni e di deroghe - per necessità tecniche - ai pochi limiti imposti allo sfruttamento dei minori, erano sottratti alla disciplina le­gale (tramite la nozione di "opificio") non solo le piccole industrie, i laboratori, il lavoro o domicilio, ma anche In­dustrie (come l'edilizia) che utilizzavano largamente i minori in lavori faticosi e in­salubri.

Per più ampie indicazioni e per ulteriori note bibliografiche, si veda Maria Vitto­ria Balestrero, Occupazione femminile e legislazione sociale in Quaderno della Rivista giuridica del lavoro, n. 1, luglio 1977.

[8] La legge prevedeva, infatti, che l'abolizione del lavoro notturno per le donne di qualsiasi età non potesse essere sancita che cinque anni dopo l'entrata in vigore della legge stessa.

[9] Così S. Merli, op. cit., pag. 484.

[10] Per queste osservazioni si veda Sil­vano Levrero, Fasi storiche internazionali della lotta per la riduzione degli orari, in Quaderni di Rassegna Sinda­cale, n. 26, giugno  1970, pag. 49 e segg.

[11] Vedi le richiamate in Merli, op. cit. pag. 510 e segg.

[12] I problemi del lavoro, 1903, nn. 3-4.

[13] Così Maurizio Carbognin, La ri­strutturazione nel settore dei giornali quo­tidiani, in Contrattazione n. 3, luglio 1975.

[14] In Bollettino dell'Ufficio del lavoro, Vol. IV, 1905, pag. 229.

[15] In Bollettino dell'Ufficio del Lavoro, vol. XXIV, luglio-dicembre 1915, pag. 263.

[16] In Bollettino dell'Ufficio del Lavoro, Vol. XXXIV, luglio-dicembre 1920, pag. 130.

[17] In Bollettino dell'Ufficio del Lavoro, Vol. XXXIV, luglio-dicembre 1920, pag. 168.

[18] G. Veneto, op. cit., pag. 156.

[19] Per più ampie notizie su questa lot­ta e per il quadro di posizioni in cui si colloca, si veda Levrero, op. cit., pag. 50.

[20] Peraltro, già prima della fase dei contratti collettivi nazionali, i sindacati si erano impegnati ad elevare il costo del lavoro straordinario. "Per lo più le leghe domandano il doppio della mercede oraria normale": così scri­veva Barassi, portando ad esempio l'art. 5 del memoriale rivendicativo dei mura­tori, inviato al collegio dei capomastri a Milano, del 17 febbraio 1910. Inoltre, sempre Barassi riportava, come esempio altrettanto significativo, il pro­getto di legge sul contratto di impiego privato che, all'art. 11, prevedeva il di­ritto ad "un maggior compenso in caso di lavoro straordinario in misura superio­re almeno di un terzo a quella di servi­zio ordinario" Sul primo punto, va ricordato che sarà la stessa ROM a constatare carenze di applicazione delle otto oro e a inclu­dere ancora la questione nel memoriale rivendicativo inviato agli industriali nel maggio del 1920.

[21] Sul secondo aspetto, va ricordato quanto sottolineato significativamente dal Rigola: nel dopoguerra il sindacato si trovava di fronte all'alternativa tra battersi per le 8 ore o battersi contro le forme di "orga­nizzazione scientifica del lavoro ed il taylorismo".

I sindacati "hanno rinunciato - continua Rigola - per le 8 oro alle pregiudiziali contro il taylorismo e l'organizzazione scientifica del lavoro che prima della guerra rimanevano intatte".

[22] Così Veneto, op. cit., pag. 158, che fra l'altro trae queste osservazioni da un'analisi dei concordati riportati nel Bol­lettino del lavoro del periodo.

[23] Per più ampie informazioni sull'atti­vità dell'Organizzazione internazionale del lavoro in materia di durata del lavoro, si può vedere L. Paloscia, "La disciplina del­la durata del lavoro nella sua evoluzione legislativa", in Lavoro e sicurezza sociale, n. 2, 1967, pag. 177 e segg.

[24] Così Lello Gangemi, Il problema della durata del lavoro, Firenze 1929, pag. 253.

[25] Oltre al già richiamato concordato dei meccanici, vanno considerati, ad esem­pio, i contralti del settore della lana [17 luglio 1920): straordinario con "caratte­re eccezionale" e retribuito col 40% nei giorni feriali e 80% nei festivi; quello del settore della juta (17 aprile 1920): straor­dinario non superiore alle 6 ore settima­nali e con   aumenti retributivi uguali a quelli previsti per il settore laniero; il contratto dei cotonieri  (7 aprile 1920): ot­to ore di straordinario al massimo per settimana, 30% di incremento  retribuivo per le prime due ore, 60% per le altre tre, 100% per le successive; quello degli elet­trici (28 luglio 1920): otto ore al mas­simo per settimana, con maggiorazione del  50% per le prime quattro ore e del 100% delle successive; e ancora, quello dei chimici   (6 giugno 1919 e 20 novem­bre 1920): otto ore al massimo di lavoro straordinario con le stesse maggiorazioni previste per I gasisti, che hanno le stes­se degli operai  meccanici.

[26] Si veda, a questo riguardo, la cir­colare 30 dicembre 1923, n. 19, del Mini­stero per l'economia nazionale, in Bollet­tino del lavoro, n. 1, luglio 1923, pag. 476, che elenca 6 tipi di deroghe.

[27] Per le considerazioni e i riferimenti riportati nel testo e una approfondita ana­lisi delle conseguenze della "razionaliz­zazione", si veda Giulio Sapelli, Orga­nizzazione, lavoro e innovazione industria­le nell'Italia tra lo due guerre, Torino 1978, pag. 32 e segg.

[28] In F. Maurette, La Conféerence préparatoire pour la semaine de quarante heures, B.I.T., 1933, pag. 315.

[29] Conférence internationale du travail, dix-neuvme session, Compte rendu des travaux, pagg. 73-74, BIT, Genève 1935.

[30] In Conférence internationale du Travail, cit., pag. 152 e segg.

[31] La riforma sociale, n. 1, 1933.

[32] La replica di Einaudi, e la controre­plica di Agnelli sono sempre riportate in La riforma sociale, n. 1, 1933.

[33] U. Borsi, op. cit., pagg. ence internationale du Travail, cit., pag. 152 e segg.

[33] La riforma 146-148.

[34] Così U. Borsi, op. cit., pag. 151.

[35] G. Di Vittorio, Supersfruttamento e produttività nell'industria, in Rinascita, 1951, n. 5.

[36] Un tentativo per rivitalizzare l'inte­resse degli organismi internazionali sulla questione dell'orario e quindi della legi­slazione nazionale e, comunque, rappre­sentato dall'Iniziativa della CISL di sotto­porre la questione delle "40 ore" all'esa­me del Consiglio di amministrazione del BIT, nella sua 13a sessione del 1957.

[37] Così E. Guidi - E. Giambarba: "I contratti nazionali di categoria (1955-'63)", Roma, 1966, vol. I, pag. 367.

[38] Per l'analisi dei rapporti "legge" e "contratto" in tema di orario, si veda Mario Napoli, Problemi legislativi con­nessi alle trasformazioni d'orario, in Pro­spettiva sindacale, n. 3, settembre 1978, pag. 144 e segg.

[39] A questo riguardo si veda, fra gli altri contributi, Salvatore Mazzanuto - Pao­lo Tosi, Il costo del lavoro fra legge e contratto, in Rivista giuridica del la­voro, n. 2/1977, pag. 230 e segg.

[40] Per un'analisi più approfondita di questo principio, si veda A. Andreoni, G. Arrigo, P. De Luca, R. Maffei, A. Pandolfo, G. Napolitano, La parità. Com­mento alla legge, Roma 1978, pag. 57 e segg.