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In questa analisi del problema, si partirà da un esame delle posizioni della CISL. Non a caso: è di qui che provengono sollecitazioni sempre più pressanti alla CGIL affinché modifichi la propria tradizionale posizione nei confronti dell'accordo quadro.

Ecco ciò che sostanzialmente si dice nella bozza di accordo quadro della CISL cui è stato accennato nella premessa:

"Le organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori sopra indicate, considerato che la struttura della contrattazione collettiva in atto basata essenzialmente sui livelli nazionali intercategoriali e categoriali si è rivelata inadeguata a soddisfare le esigenze fondamentali, sia dei lavoratori che degli imprenditori, nella nuova situazione determinata dal progresso tecnologico, dalle nuove tecniche organizzative adottate dalle imprese, dalla evoluzione economica, nonché dalle nuove condizioni del mercato del lavoro, valutate positivamente le esperienze innovative in atto in numerose importanti categorie dell'industria, concordano su alcuni principi concernenti l'articolazione della contrattazione collettiva, l'applicazione delle norme contrattuali e le relative controversie, il risparmio contrattuale dei lavoratori e le relazioni sindacali."

"Art. 1 - Il contratto nazionale di categoria disciplinerà quegli aspetti del rapporto di lavoro per i quali le parti non raggiungeranno la opportunità del rinvio ad una regolamentazione a livello di settore omogeneo e di azienda."

"Si potranno pertanto individuare nel contratto nazionale di categoria determinati istituti o materie che, per la loro natura, o comunque per accordo delle parti, dovranno essere regolamentati ai livelli sopra indicati di settore o di azienda."

"Art. 2 - I soggetti della contrattazione collettiva saranno in ogni grado da una parte le organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dall'altra le organizzazioni sindacali dei lavoratori."

"La contrattazione nazionale di categoria e quella integrativa di settore saranno di competenza delle federazioni e dei sindacati nazionali di categoria di ciascuna delle parti."

"Competenti per la contrattazione collettiva a livello di azienda saranno da una parte i sindacati provinciali di categoria dei lavoratori, dall'altra le direzioni aziendali assistite dalle organizzazioni territoriali degli industriali, salve le ipotesi previste nei contratti per l'intervento delle organizzazioni sindacali."

"Art. 3 - Le clausole del contratto collettivo nazionale prevederanno i principi generali, i termini, le modalità secondo i quali le associazioni competenti per la contrattazione a livello di settore e di azienda dovranno procedere alla stipulazione degli accordi relativi alle materie che hanno formato oggetto di rinvio ai detti livelli."

"Per quanto riguarda in particolare la contrattazione aziendale, sarà obbligo delle parti, in caso di mancato accordo nei termini prefissati, prevedere il ricorso alle organizzazioni di livello superiore, territoriale o categoriale, per l'ulteriore esame della controversia da esaurirsi entro un periodo di tempo prestabilito."

"Art. 4 - Per la risoluzione delle controversie collettive riguardanti l'interpretazione delle norme dei contratti nazionali, di settore o aziendali le parti contraenti si impegnano a costituire o a far costituire, a livello nazionale, di settore e aziendale, apposite commissioni conciliative, formate da rappresentanti dei sindacati stipulanti. Le parti si impegnano ad accettare e ad osservare, quale espressione della loro volontà contrattuale, quanto sarà stabilito dalle suddette commissioni... "

"Le parti si impegnano a non promuovere, a non partecipare o a far cessare ogni azione diretta prima e durante il corso della procedura conciliativa o arbitrale, sopra prevista."2

"Per la risoluzione delle controversie individuali, relative all'applicazione dei contratti collettivi nazionali, di settore e aziendali, le parti stipulanti il presente accordo, al fine di creare mezzi rapidi e convenienti di composizione, senza escludere il ricorso a quelli esistenti, si impegnano ad inserire, o a far inserire nei contratti nazionali, di settore o aziendali apposite clausole che prevedano procedure di conciliazione, articolate in una o più fasi, con la partecipazione di rappresentanti dei sindacati stipulanti..."3

"Le parti contraenti si impegnano altresì a costituire o a far costituire, a livello di settore o di azienda, commissioni o collegi, incaricati dell'accertamento di controversie relative a materie di particolare contenuto tecnico."

"Art. 7 - Le parti consapevoli che il nuovo sistema contrattuale crea esigenze nuove di funzionalità sindacale ed organizzativa e convinte che il miglioramento continuo delle relazioni sindacali costituisce condizione necessaria per il buon funzionamento del nuovo sistema contrattuale, concordano quanto segue..."

Il documento prosegue con una elencazione di diritti sindacali, quali: l'albo all'ingresso degli stabilimenti a disposizione delle organizzazioni sindacali provinciali firmatarie dell'accordo quadro; locali nell'azienda a disposizione delle medesime organizzazioni per riunioni; la trattenuta dei contributi sindacali da parte delle amministrazioni aziendali; i permessi retribuiti per i lavoratori membri di organismi sindacali, nell'occasione di riunioni di questi ultimi; l'aspettativa per l'adempimento di funzioni sindacali da parte di lavoratori.

Nello stesso periodo in cui la CISL elaborava la bozza di accordo quadro qui ampiamente riprodotta, il Consiglio Generale della CISL approvava alcuni documenti sulla politica generale della Confederazione, nei quali si rivendicano "una autonoma competenza" delle Confederazioni sindacali "a trattare i problemi e le materie di carattere generale che riguardano un grande settore o più grandi settori"; "l'assistenza e il coordinamento dell'attività" con riferimento particolare "alla contrattazione nazionale di categoria, per garantire la necessaria omogeneità di indirizzi e di strategie, l'equilibrio e la coerenza del disegno rivendicativo generale e la sua conformità alle nostre politiche"; "l'aggiornamento e l'elaborazione delle linee fondamentali delle politiche salariali."

Segue poi un'elencazione delle prerogative delle Federazioni nazionali di categoria, dei sindacati provinciali di categoria e delle Unioni provinciali. Successivamente si entra nel merito di cosiddette "regole di comportamento nella preparazione e nella condotta dell'azione sindacale," le quali si riferiscono, tra l'altro, a "la consultazione tra le varie istanze prima di decidere il ricorso allo sciopero e alla lotta sindacale e la natura vincolante delle decisioni degli organi di coordinamento"; ciò significa che "mentre si confermano le procedure di consultazione previste per i settori pubblici non può non sottolinearsi l'esigenza, in via normale, di analoghe consultazioni anche per gli altri settori, e in particolare per quelli industriali che, come l'industria di base e le fonti di energia, condizionano tutta l'attività produttiva. In tali casi se interviene una decisione formale dell'organo di coordinamento essa non può essere disattesa dall'organizzazione di categoria e da quella comunque soggetta al coordinamento."4

È evidente come il testo della bozza di accordo quadro si collochi come parte della linea generale che scaturisce dai documenti del febbraio 1967 del Consiglio Generale della CISL; è del pari evidente come, prima ancora che un qualsiasi accordo quadro sia stato firmato in Italia, esso in parte già abbia cominciato ad operare (si pensi all'ampio spazio che nei contratti nazionali di categoria dell'ultimo anno e mezzo viene dedicato ai cosiddetti diritti di contrattazione, alla costituzione di commissioni tecniche paritetiche aziendali per la risoluzione di vertenze individuali e collettive in certe materie, ecc.). È infine evidente come le preoccupazioni di fondo della CISL siano due: 1) tendere ad una centralizzazione sempre più marcata della contrattazione collettiva, che accentui le prerogative delle Confederazioni e riduca a funzioni sempre più meramente esecutive i sindacati di categoria (lo stesso potrebbe dirsi per ciò che riguarda i rapporti tra sindacati nazionali e provinciali, tra sindacati provinciali e sezioni sindacali); 2) creare una complessa stratificazione di organismi che, partendo dall'azienda per arrivare al livello nazionale, affrontino le controversie che maturano sui luoghi di lavoro secondo una serie di tecniche procedurali, bloccando il ricorso alla lotta da parte dei lavoratori. Di qui parte tutta la politica di costituzione dei comitati tecnici paritetici e di svuotamento ed esautoramento progressivi delle Commissioni Interne.

Tali preoccupazioni di fondo della CISL si saldano a quella che è la sua politica salariale generale e, quindi, a ciò che la caratterizza come organizzazione sindacale legata agli equilibri e alle sorti del sistema capitalistico: la politica salariale della CISL è nota sotto i nomi di "politica dei redditi" e di "risparmio contrattuale" in quanto propone una dinamica salariale subordinata alla dinamica della produttività, il che più concretamente significa subordinata all'andamento del saggio di profitto capitalistico; più in generale la CISL si prefigge di conseguire per le organizzazioni sindacali che operano in Italia una collocazione di forza, al fianco del Governo e delle organizzazioni imprenditoriali, per quanto riguarda l'elaborazione delle linee generali di sviluppo della nostra economia. Tutta la letteratura economica del neocapitalismo si compiace di assegnare ai sindacati un ruolo di coscienti co-gestori — accanto alle associazioni imprenditoriali e al capitale di Stato — dell'economia capitalistica; tutto ciò a certe condizioni precise, che si chiamano in vari modi, che significano tutte una corresponsabilità (o una responsabilità maggiore) da parte del sindacato nel controllo della dinamica salariale e di tutte le agitazioni e rivendicazioni operaie, affinché il sistema non solo non si inceppi, ma da un certo tipo di dinamica tragga giovamento. L'esperienza di molti paesi capitalistici si è incaricata di dimostrare che le formulazioni generali di questa politica, prima riassunte, non sono solamente borghesi: sono pure in larga misura utopistiche; il significato più concreto di questa politica sembra essere quello, molto sporco e prosaico, di impedire burocraticamente al proletariato di esprimere completamente le proprie rivendicazioni, di lottare per esse con i mezzi necessari, e di porsi l'obiettivo del rovesciamento dei rapporti di potere in quanto il sistema capitalistico non è in grado di fare sostanziali concessioni (nel documento della CISL del febbraio 1967, prima ampiamente citato, si sottolinea la necessità di "un giusto equilibrio tra l'esigenza di consultazione dei lavoratori ed il ruolo di indirizzo e di guida che il sindacato deve esercitare nei confronti delle istanze e delle spinte rivendicative di base").

Note

[2] Le sottolineature sono degli autori della "lettera aperta." Il significato delle frasi è preciso: il sindacato si impegna a fare il pompiere.

[3] Procedure di conciliazione quali quelle qui auspicate si trovano nei nuovi contratti di lavoro del settore metalmeccanico; procedure talmente macchinose (i lavoratori possono essere costretti a passare e ripassare attraverso capi, Commissioni Interne, comitati paritetici. Sezioni Sindacali, sindacati provinciali, ecc.) da richiedere periodi lunghissimi per la risoluzione per questa via di parecchie vertenze (due-tre anni): col risultato non solo di escludere (questa è la ragione delle procedure) il ricorso alla lotta, ma anche di lasciare ampio spazio, di fatto, a transazioni dirette tra lavoratori e direzioni, per risolvere rapidamente le vertenze, e senza che in tali transazioni i lavoratori siano tutelati da qualsiasi organismo sindacale.

[4] La sottolineatura è degli autori della "lettera aperta": in questi passi si sostiene addirittura la necessità di sabotare in concreto l'azione sindacale di certe categorie attraverso la prassi delle procedure di consultazione (per esempio ai tranvieri in agitazione potranno essere contrapposti gli "interessi" dei lavoratori che hanno bisogno dei mezzi tranviari per recarsi al lavoro, ecc.). Tali procedure inoltre significano largo preavviso, da parte dei lavoratori, ai datori di lavoro, circa il calendario delle azioni di lotta: onde questi ultimi si preparino, per l'interesse pubblico," a farvi fronte meglio che possono. Tale prassi è recentemente entrata in vigore nelle ferrovie, e viene minacciata apertamente per altri settori, per esempio i siderurgici e gli elettrici.